L’INPS, con il messaggio del 2 marzo 2021, n. 895, ha fornito alcune indicazioni sui permessi di soggiorno in scadenza chiarendo che possono essere prorogati fino al prossimo 30 aprile, in virtù di quanto stabilito dall’art. 5 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 recante, tra le altre, ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.
L’istituto ha precisato che restano prorogati, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:
- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- le autorizzazioni al soggiorno;
- i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari).
Pertanto, restano validi anche i nulla osta per lavoro stagionale e i termini per convertire i permessi di soggiorno da studio a lavoro dipendente.