L’INPS, con la circolare n. 71 del 27 aprile 2021, ha recepito l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (TCA).
L’accordo definisce, per il periodo dal 1° gennaio 2021, le condizioni per la collaborazione tra i Paesi aderenti e regolamenta determinati settori, tra cui quello della assicurazione sociale.
In attesa che l’accordo venga esaminato dal Parlamento europeo, i Paesi aderenti hanno convenuto di applicarlo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al successivo 30 aprile (inizialmente 28 febbraio 2021). Con specifico riferimento al settore della sicurezza sociale, le norme di coordinamento sono contenute nell’apposito Protocollo che costituisce parte integrante del TCA ed è valido per 15 anni dall’entrata in vigore del TCA stesso.
Il Protocollo riconosce la possibilità di derogare alle disposizioni generali in materia di determinazione della legislazione applicabile, ammettendo la fattispecie del distacco.
In particolare, il Protocollo prevede che il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello Stato nel quale svolge abitualmente la propria attività a condizione che:
- la durata di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi e tale persona non sia inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato;
- la persona che esercita abitualmente un’attività autonoma in uno Stato e che si rechi a svolgere un’attività affine in un altro Stato rimane soggetta alla legislazione del primo Stato purché la durata prevedibile di tale attività non superi 24 mesi.
L’accordo non prevede la possibilità di aumentare tale periodo, salva la possibilità di accordi bilaterali.
Queste regole trovano, però, applicazione solo per gli Stati membri, come l’Italia, che hanno comunicato all’Unione la propria intenzione di derogare alle disposizioni generali (c.d. Stati di categoria A).
Secondo l’INPS, i periodi di distacco autorizzati prima dell’entrata in vigore del TCA devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all’applicazione dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004. Pertanto, la durata complessiva del distacco ininterrotto non potrà superare il limite dei 24 mesi, ricomprendendo anche i periodi ante 2021, fatta salva la possibilità di estendere la durata del distacco mediante la stipula di un accordo in deroga ai sensi dell’art. 16 del medesimo regolamento (CE).
Eventuali proroghe di distacco autorizzate ai sensi del predetto art. 16 anteriormente al 1° gennaio 2021 – e in corso di esecuzione alla predetta data – saranno valide fino alla naturale scadenza. Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi fino alla naturale scadenza.