Con decreto dello scorso 11 agosto, il Tribunale di Milano ha dichiarato antisindacale la condotta tenuta da una Società che aveva consentito la divulgazione da parte del legale rappresentante, tramite i social network, di messaggi di disprezzo nei confronti di una specifica organizzazione sindacale, dei suoi rappresentanti e del suo operato. Il Tribunale ha, altresì, accertato che la Società aveva incentivato l’adesione dei propri dipendenti ad altra organizzazione sindacale inserendo nell’intranet aziendale un link per collegarsi ad essa. Secondo il Tribunale la natura antisindacale di una condotta non è individuabile in base a caratteristiche strutturali costanti ed invariate, bensì analizzando di volta in volta l’idoneità del comportamento a ledere gli interessi collettivi di cui la sigla sindacale è portatrice. E nel caso di specie, a parere del Tribunale, i messaggi diffusi tramite la piattaforma social sono espressione di una diretta ostilità nei confronti delle organizzazioni sindacali, ivi inclusa la parte ricorrente. Inoltre, la decisione unilaterale della Società di concedere ad un particolare sindacato un trattamento di miglior favore rispetto a quello contrattualmente previsto si pone in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori e con i principi di correttezza e buona fede. In conclusione, a parere del Tribunale, la condotta della Società ha inciso negativamente sulla libertà del sindacato e sulla sua capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l’immagine sotto il profilo della forza aggregativa in termine di acquisizione di nuovi consensi.