Q&A

Ammortizzatori Sociali in costanza di rapporto

Cassa integrazione ordinaria

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono i presupposti per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria?

La cassa integrazione guadagni ordinaria può essere richiesta per far fronte a una riduzione o sospensione dell’attività produttiva dell’azienda determinata da: (i) eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai dipendenti; (ii) situazioni temporanee di mercato. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della domanda di cassa integrazione, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste, invece, nell’involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. Il datore di lavoro sospende dal lavoro il personale in forza (o parte di esso), oppure ne riduce l’orario e lo reimpiega una volta cessata la crisi.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Chi sono i lavoratori che possono beneficiare della cassa integrazione ordinaria?

La prestazione di cassa integrazione guadagni spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Inoltre, i lavoratori devono possedere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione del trattamento. A tal fine vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale). Ciò in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono le imprese che possono richiedere la cassa integrazione ordinaria?

Ai sensi dell’art. 10, co. 1, del D.Lgs. 148/2015 la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR 602/1970;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Per poter beneficiare della cassa integrazione ordinaria è necessario avviare una consultazione sindacale?

Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: (i) le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro; (ii) l’entità e la durata prevedibile e (iii) il numero dei lavoratori interessati. Successivamente all’invio, in caso di richiesta di una delle parti, sarà necessario organizzare con le associazioni sindacali un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della predetta comunicazione che sono ridotti a 10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti. Il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta. Difatti, la società deve (a) indicare nell’apposito campo della domanda telematica le informazioni relative alla procedura sindacale e (b) allegare, pena l’inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali ed eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Cosa accade se un lavoratore collocato in cassa si ammala?

A seconda dei casi, il trattamento di integrazione salariale sostituisce o meno l’indennità giornaliera di malattia. L’INPS, con circolare n. 197/2015 (richiamando la disciplina di dettaglio contenuta nella circolare n. 197/2015), ha ribadito che nel rapporto tra malattia e cassa integrazione è necessario distinguere tra sospensione a zero ore e riduzione di orario.

Sospensione a zero ore:

  1. Per gli eventi di malattia che si verificano durante la cassa integrazione con sospensione a zero ore, prevale sempre quest’ultima, e il lavoratore non è nemmeno tenuto a comunicare all’INPS e al datore di lavoro lo stato di malattia.
  2. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, si configurano due ipotesi:
    1. se l’intero personale in forza presso l’ufficio, reparto o squadra cui appartiene il lavoratore è in cassa, anche chi è in malattia entra in cassa dall’inizio della stessa;
    2. qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto o squadra cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

Riduzione dell’orario di lavoro:

Nel caso in cui invece l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa e riguarda quindi dipendenti che lavorano ad orario ridotto, prevale sempre l’indennità economica di malattia.

Le integrazioni salariali straordinarie

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono i presupposti per richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria?

La cassa integrazione straordinaria può essere richiesta per far fronte a una riduzione o sospensione dell’attività produttiva dell’azienda determinata da: (i) riorganizzazione aziendale; (ii) crisi aziendale, con continuazione dell’attività di impresa e (iii) contratti di solidarietà difensivi.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono i contenuti del programma riorganizzativo aziendale

Il programma riorganizzativo aziendale deve prevedere:

  • un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;
  • gli investimenti da attuare e l’eventuale attività formativa dei lavoratori;
  • un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono le imprese che possono richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria?

La disciplina delle integrazioni salariali straordinaria e i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese di seguito elencate che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • imprese di vigilanza.

In aggiunta a quanto sopra, l’intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi possono essere richiesti dalle imprese di seguito elencate che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;
  • imprese cooperative e i loro consorzi che commercializzano prodotto agricoli.

Da ultimo, la cassa integrazione straordinaria può essere richiesta, indipendentemente dal numero dei dipendenti, da:

  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali (con limiti di spesa).
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono le ipotesi in cui non si è tenuti al versamento del contributo ordinario?

Il contributo ordinario non è dovuto:

  • per gli interventi di integrazione salariale ordinaria concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
  • dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
  • dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa che possono accedere dal 1° gennaio 2016 al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria può essere corrisposto direttamente dall’ente ai lavoratori?

Per poter effettuare il pagamento diretto è necessaria l’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da richiedere, contestualmente al trattamento di integrazione salariale. Il pagamento diretto è subordinato alla sussistenza di documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.

I Fondi di solidarietà bilaterali

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono gli istituti di integrazione salariale destinati alle imprese che non beneficiano della cassa integrazione ordinaria e straordinaria o di fondi di solidarietà bilaterali

Per garantire forme di integrazione salariale ai dipendenti di aziende appartenenti a settori che per legge ne sono esclusi è previsto l’intervento del Fondo di integrazione salariale (FIS). Esso copre in via residuale i lavoratori di aziende operanti in settori, per i quali non siano stati istituiti specifici fondi bilaterali di solidarietà. In sostanza un’azienda, (i) in presenza di un fondo bilaterale (anche alternativo) di settore, è tenuta ad aderirvi al superamento della soglia occupazionale dei 5 dipendenti (con le specificità di seguito indicate); in assenza, è obbligata a contribuire al FIS.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono le imprese che possono richiedere del Fondo di Integrazione Salariale (FIS)?

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro, anche non imprenditori, che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi diretti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale o secondo il modello bilaterale alternativo.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Chi sono i lavoratori che possono beneficiare del Fondo di Integrazione Salariale (FIS)?

Il Fondo di Integrazione Salariale si applica a tutti i lavoratori dipendenti, apprendisti professionalizzanti compresi, con almeno 90 giornate di anzianità effettiva presso l’unità produttiva. Non possono beneficiare del Fondo di Integrazione Salariale i dirigenti e lavoratori a domicilio nonché gli operai e impiegati dipendenti da coltivatori diretti.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Che tipo di prestazioni erogano i fondi di solidarietà bilaterale?

I fondi di solidarietà bilaterale erogano, oltre alle prestazioni ordinarie legate al finanziamento di attività di riqualificazione professionale o di sostegno al reddito in conseguenza di sospensione dell’attività, gli assegni straordinari motivati dalla presenza di eccedenze di personale, individuati attraverso criteri concordati a livello sindacale, oppure tramite esodo volontario del personale interessato. La prestazione straordinaria è finanziata dal datore di lavoro, mentre l’assegno straordinario è erogato dall’INPS che gestisce il relativo Fondo fino alla decorrenza della pensione.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono i Fondi di solidarietà alternativi?

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi, disciplinati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, sono il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione.

I fondi alternativi assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:

  • un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario;
  • l’assegno di solidarietà eventualmente limitandone il periodo massimo previsto prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
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