Ai sensi dell’art. 19 di cui alla Legge n. 300/70 è possibile costituire rappresentanze sindacali aziendali:
Lo Statuto dei lavoratori non determina in via generale funzioni e compiti delle RSA. Tuttavia, è molto frequente che la legge attribuisca ad esse il ruolo di interlocutore dell’azienda, per comunicazioni ed esami congiunti, in tutta una serie di materie ove venga ritenuto necessario l’esperimento di procedure di informazione e consultazione sindacale.
Lo Statuto dei Lavoratori riconosce alle RSA una serie di diritti volti al pieno esercizio sul luogo di lavoro dell’attività sindacale. Tra questi vi rientra il diritto di:
I dirigenti delle RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato, cioè per lo svolgimento di attività di tutela sindacale nell’interesse diretto dei lavoratori occupati nell’impresa. La misura di tali permessi varia a seconda del numero dei dipendenti. Il dirigente che intende usufruire dei permessi deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di norma non inferiore a 24 ore e ha l’onere di indicare lo specifico motivo per cui il permesso è richiesto.
In termini generali ogni sindacato può liberamente organizzarsi e non vi sono limiti numerici per la rappresentanza sindacale aziendale. Con riferimento alle rappresentanze sindacali unitarie il numero di componenti è pari a: