I dirigenti delle RSA e i componenti delle RSU godono di particolari forme di tutela contro i trasferimenti da un’unità produttiva ad un’altra. Per poter procedere al trasferimento, il datore di lavoro deve richiedere un nulla osta preventivo all’associazione sindacale di appartenenza del dirigente della RSA o del componente della RSU che intende trasferire.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
In caso di condotte antisindacali poste in essere dal datore di lavoro l’art. 28, L. 300/1970 prevede uno specifico strumento giudiziario e sanzionatorio a tutela dei sindacati, dei dirigenti delle RSA e i componenti delle RSU.
Il Giudice, qualora accerti la sussistenza di una condotta antisindacale, ordina con decreto immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti. Il datore di lavoro che non ottemperi al decreto del giudice o alla sentenza di condanna del successivo giudizio di opposizione, va incontro alla sanzione penale dell’arresto o della ammenda fino a Euro 206,00.
Il datore di lavoro, se nell’unità produttiva occupa più di 200 dipendenti, deve porre permanentemente e gratuitamente a disposizione delle RSA/RSU un locale comune, sito all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, idoneo all’esercizio delle loro funzioni.