Q&A

La normativa in materia di sicurezza

La normativa in materia di sicurezza

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali settori sono interessati dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

Le disposizioni previste dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 si applicano a tutti i settori di attività, siano essi privati o pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Non è rilevante esercitare una attività a fine di lucro poiché è sufficiente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (o equiparato ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008).  Restano esclusi dall’applicazione della normativa i datori di lavoro di addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2, c. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008).

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Cosa si intende per delega di funzioni?

L’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro, qualora non espressamente escluso dalla legge, possa attribuire ad un altro soggetto specificamente individuato dei compiti a lui assegnati dalla normativa applicabile (delega di funzioni). La delega di funzioni deve:

  1. risultare da atto scritto recante data certa;
  2. essere attribuita ad un soggetto delegato che possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. essere accettata per iscritto dal delegato.
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Ai telelavoratori si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Pertanto, tra le misure da adottare, il datore di lavoro è tenuto, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, a ispezionare il luogo ove il prestatore svolge l’attività con particolare riguardo:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi;
  • ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
  • alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Cosa si intende per “rischio” ai sensi del D.lgs. 81/2008?

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. s) del D.lgs. 81/2008, per “rischio” deve intendersi la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”. Il datore di lavoro deve agire con azioni di individuazione, prevenzione, protezione e miglioramento al fine di ridurre il livello dei rischi presenti all’interno della propria organizzazione. Ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 81/2008, il datore non può delegare (i) le attività di valutazione di tutti i rischi presenti all’interno della sua organizzazione, (ii) la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi o (iii) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Che cos’è un Documento di Valutazione dei Rischi?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) è uno strumento avente l’obiettivo di supportare i soggetti della prevenzione – tra cui il datore di lavoro, i dirigenti, il RSPP e il RLS – nel gestire e organizzare le attività di prevenzione e protezione volte a prevenire i rischi professionali. Il DVR deve avere data certa e, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, deve riportare almeno le seguenti informazioni:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La redazione del DVR rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.

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