Le disposizioni previste dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 si applicano a tutti i settori di attività, siano essi privati o pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Non è rilevante esercitare una attività a fine di lucro poiché è sufficiente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (o equiparato ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008). Restano esclusi dall’applicazione della normativa i datori di lavoro di addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2, c. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008).
L’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro, qualora non espressamente escluso dalla legge, possa attribuire ad un altro soggetto specificamente individuato dei compiti a lui assegnati dalla normativa applicabile (delega di funzioni). La delega di funzioni deve:
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Pertanto, tra le misure da adottare, il datore di lavoro è tenuto, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, a ispezionare il luogo ove il prestatore svolge l’attività con particolare riguardo:
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. s) del D.lgs. 81/2008, per “rischio” deve intendersi la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”. Il datore di lavoro deve agire con azioni di individuazione, prevenzione, protezione e miglioramento al fine di ridurre il livello dei rischi presenti all’interno della propria organizzazione. Ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 81/2008, il datore non può delegare (i) le attività di valutazione di tutti i rischi presenti all’interno della sua organizzazione, (ii) la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi o (iii) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) è uno strumento avente l’obiettivo di supportare i soggetti della prevenzione – tra cui il datore di lavoro, i dirigenti, il RSPP e il RLS – nel gestire e organizzare le attività di prevenzione e protezione volte a prevenire i rischi professionali. Il DVR deve avere data certa e, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, deve riportare almeno le seguenti informazioni:
La redazione del DVR rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.