La legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, in vigore dal 21 dicembre u.s. (c.d. “Decreto Fisco”), al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, ha introdotto una modifica al D. Lgs. 81/2008 prevedendo l’obbligo di preventiva comunicazione.
Viene, infatti, previsto che: “Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente (…)”.
La legge prevede, altresì, l’applicazione delle modalità operative di cui all’articolo 15, co. 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Quest’ultimo, in particolare, dispone che “prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.
Infine, in merito al profilo sanzionatorio, viene previsto che in caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
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