Fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato (ivi inclusi i dipendenti over 50, fermo restando l’obbligo vaccinale e il relativo regime sanzionatorio), è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e esibire, su richiesta la certificazione verde Covid-19 (guarigione, vaccinazione o test). Tale disposizione si applica a tutti i soggetti, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discendenti o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. È escluso chi è esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. I lavoratori, qualora comunichino di non essere in possesso della predetta certificazione o ne risultino privi all’atto di accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di idonea certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può stipulare un contratto di lavoro per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022. E’ in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. A prevedere quanto sopra è l’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, conv. in legge, con modifiche, dalla L. 87/2021 e sue successive modifiche e integrazioni (cfr da ultimo, il D.L. 1/2022 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione 18/2022 e il D.L. 24/2022).
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