Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 95/2022, ha affermato che l’adesione ad un CCNL può
essere anche tacita e per fatti concludenti ravvisabili nella concreta applicazione delle relative
clausole. Pertanto, una volta che si possa affermare l’adesione di una parte al contratto, questo
diventa vincolante per la medesima. Nel caso di specie, tre OOSS citavano in giudizio due società
eccependo che le stesse avevano applicato fino a settembre 2021 il CCNL UNIC, il cui termine di
efficacia era stato prorogato al 30 giugno 2023. Secondo le OOSS, dette società, per il solo fatto di
aver cessato l’applicazione del CCNL sostituendolo dall’ottobre 2021 con un altro, avevano tenuto
una condotta antisindacale. A parere del Tribunale, in giudizio era emerso che una delle due società
aveva dato applicazione al CCNL per fatti concludenti, con conseguente sua adesione alla previsione
secondo cui “il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in
anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal
successivo”. Pertanto, la volontà espressa da detta società di non applicare il CCNL non può,
secondo il Tribunale, che produrre effetto dal 30 giugno 2023, con conseguente integrale
applicazione dello stesso fino a tale data.