Il licenziamento disciplinare e la nozione di insussistenza del fatto contestato alla luce della evoluzione giurisprudenziale, a seguito della novella dell’art. 18 Stat. Lav, ad opera della “Legge Fornero”, e dell’entrata in vigore del “Jobs Act”. Secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali, la nozione di insussistenza del fatto contestato comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al lavoratore
La normativa di riferimento e la riforma Fornero
Come è noto, l’art. 1, c. 42, della legge 92/2012 ha novellato l’art. 18 Stat. Lav. in un’ottica di graduazione delle sanzioni conseguenti al giudizio di illegittimità del licenziamento, al fine di rendere la reintegrazione nel posto di lavoro quale extrema ratio.
La tutela reale, oltre al licenziamento nullo, è prevista solo nei casi di ingiustificatezza qualificata indicati nei commi quarto e settimo dell’art. 18 Stat. Lav.
Prima dell’entrata in vigore della riforma effettuata dalla Legge Fornero, ai sensi dell’art. 18 dello Stat. Lav., in assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la reintegrazione nel posto di lavoro, con una tutela risarcitoria variabile, era l’unica tutela di cui godeva il lavoratore e, per stabilire l’illegittimità o meno del licenziamento, il giudice era chiamato ad effettuare un giudizio di proporzionalità tra l’illecito disciplinare posto in essere dal dipendente e la sanzione comminata.
In buona sostanza, prima dell’avvento della riforma Fornero, un licenziamento poteva considerarsi legittimo a condizione che la risoluzione del rapporto di lavoro fosse una conseguenza proporzionata all’inadempimento del lavoratore.
Con la novella dell’art. 18 Stat. Lav. viene introdotto il concetto di insussistenza del fatto, sia per quel che riguarda il licenziamento disciplinare, ove viene fatto riferimento al concetto di” insussistenza del fatto contestato“, sia con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo rispetto al quale si parla di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento“.
Il comma quarto contempla l’insussistenza del fatto contestato e il fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa indicata dai contratti collettivi o dal codice disciplinare.
Il comma settimo prende in considerazione la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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