LaCorte di Cassazione, con la sentenza n. 11638 datata 11 aprile 2022, ha stabilito che la configurazione di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro comporta che la verifica degli esuberi debba essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e, quindi, anche dei lavoratori in forza presso le altre società dell’accertato unico complesso aziendale e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro.
I fatti di causa
In primo e secondo grado veniva accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale tra due società convenute in giudizio e dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a un lavoratore all’esito di una procedura di licenziamento collettivo attivata dalla sua impresa formale datrice di lavoro.
Secondo i giudici di merito, la messa in mobilità del lavoratore era ricollegabile alla situazione occupazionale comprensiva del personale dipendente dell’altra società convenuta all’epoca già acquisita e controllata al 100% dalla prima impresa.
Tale circostanza, secondo i giudici di merito, comportava la necessità che la verifica degli esuberi, in relazione alla procedura collettiva avviata dalla formale datrice di lavoro, dovesse essere effettuata tenendo conto anche dei lavoratori in forza presso l’altra società e non solo di quelli della formale datrice di lavoro.
Avverso la decisione di merito le società soccombenti ricorrevano in cassazione, affidandosi a 4 motivi, a cui resisteva il lavoratore con controricorso.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione adita ha ritenuto l’iter valutativo compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza del centro unico di interessi immune da censure.
A parere della Corte di Cassazione, gli accertati elementi di collegamento fra le società andavano oltre, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra imprese consociate. Tali elementi sconfinavano in una vera e propria compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica quest’ultima della sostanziale unicità soggettiva e, dunque, di unico centro decisionale.
Pertanto, conseguenza ineludibile della configurabilità di un unico soggetto datoriale è, secondo la Corte di Cassazione, la necessità che la procedura collettiva coinvolgesse i lavoratori dell’unico complesso aziendale risultante dalla integrazione delle due società, non essendo dedotti e comprovati i presupposti per la delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare al solo organico del formale datore di lavoro
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando le due società alle spese del giudizio
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