Nell’ambito della delega al governo in materia di riforma del lavoro (Jobs act), risulta ambiziosa la disposizione che persegue l’obiettivo di razionalizzare in un unico testo normativo la selva di prowedimenti legislativi succedutesi nell’ultimo ventennio in materia di incentivi alle imprese per le assunzioni, al fine di renderli affini alle effettive esigenze aziendali. Nel delicato contesto storico-politico che ha caratterizzato il nostro paese nei primi anni novanta si è, infatti, assistito a uno sviluppo di politiche pubbliche e disposizioni normative volte a favorire I’occupazione dei soggetti particolarmente colpiti dalle crisi aziendali.
Si è trattato soprattutto dell’introduzione di misure incentivanti, di natura contributiva ed economica, concessi alle aziende che stipulavano determinate tipologie contrattuali con specifiche categorie di lavoratori. L’articolo 1, comma 118 e seguenti, della legge di stabilità 2015, ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali – per un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo di 8.060 euro su base annua – in favore dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori (quali, ad esempio, studi professionali e associazioni culturali, politiche o sindacali) operanti in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale, che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro indeterminato, anche part-time, decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
Tra le condizioni di legge previste per accedere all’esonero contributivo, si ricorda che lo stesso interessa I’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (incluso il contratto di apprendistato) e che, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (1 ottobre 2014 -31 dicembre 2014), non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente I’incentivo owero con società da questi controllate, a questi collegate owero facenti capo, ancorché per interposta persona. Quest’ultimo è un deterrente per i datori di lavoro che, all’alba dell’introduzione dell’incentivo, meditavano soluzioni per eludere la norma e beneficiare dell’esonero.
Giova ricordare, come precisato dalla circolare Inps 17 del 29 gennaio, contenente i primi chiarimenti intrepretativi della legge, che possono inoltre beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro che trasformano un rapporto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato, owero che stabilizzano collaborazioni a progetto o partite lva. Al riguardo risulta tuttavia dubbia la cumulabilità dell’incentivo con il recupero del contributo aggiunto (maggiorazione dell’ 1,4%) versato dal datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro a termine.
Come tra I’altro mostrato dall’analisi condotta dalla Fondazione studi consulenti del lavoro, al 10 marzo scorso risultano circa 275.000 i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’inizio dell’anno. Di questi, circa l’80% costituiscono stabilizzazioni di collaborazioni a progetto, contratti a termine e partite lva e solo il 20% riguarda nuove assunzioni.
In conclusione, a parere di chi scrive, le novità normative introdotte dalla legge di stabilità si ripropongono, innanzitutto, di proseguire nell’opera di promozione del contratto di lavoro a tempo indeterminato anche attraverso il dichiarato obiettivo di abbattere il “costo del lavoro” delle aziende. In secondo luogo (non certo per importanza), il Jobs act intende perseguire il tanto difficile quanto necessario obiettivo di razionalizzare e far confluire in un unico testo normativo gli incentivi alle assunzioni oggi esistenti abrogando quelli meno diffusi e fruiti dalle aziende.