La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (d’ora in poi: “Corte di Giustizia”), con la sentenza emessa il 19 maggio 2022 nella causa C-33/21, ha stabilito che il personale dipendente da una compagnia aerea stabilita in uno Stato membro, che lavora per almeno 45 minuti al giorno in un locale situato sul territorio di un altro Stato membro, coincidente con il Paese di residenza, è soggetto alla normativa previdenziale di quest’ultimo Stato.
I fatti affrontati e le controversie di cui al procedimento principale
A seguito di un’ispezione, l’INPS riteneva che i dipendenti di una compagnia area, avente sede in uno Stato membro (d’ora in poi: “compagnia aerea”), assegnati ad un aeroporto italiano, esercitassero un’attività di lavoro dipendente sul territorio italiano e dovessero, in applicazione del diritto italiano e dell’art. 13 del regolamento n. 1408/71, essere assicurati presso l’INPS per il periodo compreso tra il giugno 2006 e il febbraio 2010.
L’INAIL, successivamente, riteneva altresì che, in forza del diritto italiano, gli stessi dipendenti dovessero essere assicurati presso l’INAIL, per il periodo compreso tra il 25 gennaio 2008 e il 25 gennaio 2013, per i rischi connessi al lavoro non aereo in quanto impiegati, secondo detto istituto, presso la base di servizio della Compagnia situata nell’aeroporto italiano.
Di conseguenza, l’INPS e l’INAIL chiedevano alla compagnia aerea il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi a tali periodi (d’ora in poi: “periodi considerati”), richiesta che la compagnia aerea contestava dinanzi ai giudici nazionali.
Il Tribunale e la Corte d’appello respingevano le domande dell’INPS e dell’INAIL in quanto infondate, ritenendo che i dipendenti della compagnia aerea erano soggetti, per i periodi considerati, alla legislazione dello Stato membro in cui quest’ultima ha sede.
Nello specifico, la Corte territoriale ricordava esplicitamente la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, secondo la quale i certificati E101 sono vincolanti per i giudici nazionali, prima di esaminare i certificati E101 prodotti dinanzi ad essa dalla compagnia aerea e di concludere che non era dimostrato che essi coprissero tutti i dipendenti di quest’ultima assegnati all’aeroporto italiano durante l’integralità dei periodi considerati. Pertanto, la Corte di appello riteneva necessario determinare la normativa previdenziale applicabile, in forza del regolamento n. 1408/71, a quelli, tra tali dipendenti, per i quali non è stata accertata l’esistenza di un certificato E101.
La Corte di Cassazione, investita del caso, in seguito al ricorso proposta dall’INPS e dall’INAIL, pur riconoscendo il carattere vincolante dei certificati E101 prodotti dalla compagnia aerea, decideva di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia, mediante un rinvio pregiudiziale, quali criteri debbono essere utilizzati per determinare la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori di cui trattasi, in relazione alle disposizioni contenute nei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004.
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