La Corte di Cassazione con ordinanza n. 25055 del 22 agosto 2022 ha condiviso il principio di diritto secondo cui nell’ipotesi di un trasferimento d’impresa – o di parti di essa – che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ovvero nei confronti delle quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, l’accordo raggiunto con le OO.SS. può derogare a quanto previsto dall’art. 2112 c.c. sulle condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. La Suprema Corte, ha confermato quanto già espresso sul punto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: ai sensi dell’articolo 4-bis del citato articolo 47, l’accordo raggiunto permette di derogare, anche eventualmente in peius, quanto previsto circa l’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non permette di derogare al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria.