Nell’ottica di contrastare gli abusi contro i lavoratori ed il riciclaggio del denaro – reato presupposto di cui all’art. 25octies del D.Lgs. 231/01 – l’art. 1 co. 911 della l. 205/17 impone il divieto per i datori di lavoro e committenti privati, a partire dal prossimo 1.07.18, di corrispondere la retribuzione ed il compenso per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia di rapporto con lo stesso instaurato. Infatti, al successivo comma 912 si specifica che per rapporto di lavoro debba intendersi qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla relativa durata, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La violazione di questa disposizione comporta l’applicazione in capo al datore di lavoro/committente di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 Euro. Si tratta di un divieto che, seguendo la lettera della norma, prescinderebbe dall’importo corrisposto, contrapponendosi così a quanto previsto dalla normativa sul riciclaggio di denaro che limita, invece, l’emissione di denaro contante per somme superiori a 3.000 Euro. Sarebbe, pertanto, opportuno recepire nei Modelli Organizzativi regole operative che prevengano la violazione del divieto in commento.