Il D.Lgs 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano la possibilità che una società sia sottosposta a sanzioni (di natura pecuniaria ed interdittive) a fronte della commissione, a suo vantaggio o nel suo interesse, di determinati illeciti (reati presupposti) da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti. Tuttavia, il Decreto prevede un’esimente, ossia la società non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell’illecito, un modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Ad ogni modo, il Modello è uno strumento destinato per sua natura a mutare; al fine di poter avere un vera e propria efficacia esimente, il Modello deve essere aggiornato ogni qualvolta intervangano variazioni in seno alla struttura organizzativa della società (quali ad es. l’apertura di una nuova sede o l’ampliamento dell’oggetto sociale) ovvero il legislatore introduca nuove fattispecie criminose. Per espressa previsione legislativa l’efficace attuazione del Modello e, conseguentemente le sue successive modifiche, spettano all'”organo dirigente”. Invece la “cura” del costante aggiornamento del Modello deve essere affidata all’Organismo di Vigilanza (l'”OdV”). Sul punto, le linee guida di Confindustria del 2014 hanno, infatti, espressamente precisato che l’OdV deve essere chiamato ad assicuare l’aggiornamento del Modello tutte le volte in cui le analisi operate lo rendano necessario.