Con la L. 96/2018 è stato introdotto il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera. Tale reato si configura allorquando vi sia un’attività di somministrazione posta in essere con la finalità specifica di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori. L’illecito in questione è punito con l’ammenda pari a 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con la circolare 3/2019, ha fornito indicazioni operative agli ispettori. In particolare, secondo l’INL, il ricorso ad un appalto illecito costituisce già di per sé elemento sintomatico di una finalità fraudolenta. Sempre secondo l’INL, Il reato in esame può integrarsi in altre situazioni, come ad esempio nell’ipotesi di distacco transazionale non autentico ex art. 3, D.Lgs. 136/2016. Alla luce di tutto quanto esposto occorrerà costruire o aggiornare il Modello 231 così da prevenire la configurazione di questo reato, mediante l’implementazione di apposite procedure e protocolli di prevenzione. Ciò in quanto ad eventuali accertamenti da parte degli ispettori potrebbero seguire eventuali accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. L'”intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” ex art. 603bis cod. pen. è, infatti, un reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25quinques D.Lgs. 231/2001).