Con la Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 48/2023 – cd. “Decreto Lavoro” recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” – il cui testo è stato approvato dalla Camera e di cui, in queste ore, si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (“Legge di Conversione”) – sarà prorogato il diritto al lavoro agile:
- fino al 30 settembre 2023 per i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute, 4 febbraio 2022. Nei confronti di tali categorie di soggetti è previsto che il datore di lavoro debba assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Con l’occasione vale la pena ricordare che il suddetto decreto del Ministro della Salute, 4 febbraio 2022 – convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 – individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore (cfr. art. 28-bis della Legge di Conversione).
- fino al 31 dicembre 2023 per i genitori lavoratori di figli under 14 a condizione che:
- all’interno del nucleo familiare non sia presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa ovvero non lavoratore;
- il lavoro da remoto sia compatibile con le mansioni svolte;
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