Con l’ordinanza n. 27353 del 26.09.23, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul
caso di un dipendente che era stato licenziato per il furto di alcuni beni aziendali di
esiguo valore. Il dipendente, impugnato il licenziamento, agiva in giudizio chiedendo
di essere reintegrato nel posto di lavoro perso. I giudici di merito, pur escludendo
l’applicabilità della tutela reale al caso di specie, ritenevano che la sanzione espulsiva
fosse sproporzionata rispetto al modesto valore della merce sottratta dal dipendente,
condannando la Società al pagamento di un’indennità risarcitoria nei confronti del
lavoratore. La Corte di Cassazione, investita della vicenda, ha confermato che, essendo il comportamento oggetto di contestazione (ossia, il furto) rientrante tra quelli per
cui il CCNL applicato prevedeva la sanzione del licenziamento, la tutela reale non potesse trovare applicazione nel caso di specie. Tuttavia, essendo evidente lo squilibrio
tra sanzione inflitta e comportamento oggetto di contestazione, la Suprema Corte ha
confermato la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo applicabile al caso di
specie la tutela indennitaria di cui all’art. 18, co. 5, l. 300/70.