Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con ordinanza del 6 maggio 2014, si è pronunciato in merito a una controversia proposta con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. avente per oggetto la condanna della datrice di lavoro: a) alle conseguenze previste dall’art. 18 St. Lav. per il licenziamento discriminatorio addotto; b) al pagamento delle differenze retributive connesse al riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato e, c) in subordine rispetto alla domanda connessa alla tutela reale, al pagamento dell’indennità massima prevista nell’ambito di applicazione della tutela obbligatoria.
Preliminarmente, con il decreto di fissazione dell’udienza, in considerazione della domanda di accertamento del diritto alla reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 St. Lav., il Tribunale ha riqualificato il ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 48, L. 92/2012.
Successivamente, con l’ordinanza in commento, il Tribunale, dopo aver negato la ricorrenza di una fattispecie di licenziamento discriminatorio, accogliendo le eccezioni formulate da parte resistente, ha dichiarato improponibile tanto la domanda connessa al superiore inquadramento quanto quella proposta in via subordinata e relativa all’applicazione della tutela obbligatoria.