La Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, con propria sentenza, ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore somministrato della Società nostra Assistita, che aveva impugnato il contratto di somministrazione intercorso richiedendo, tra l’altro, l’accertamento (i) della nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto e (ii) della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Società utilizzatrice fin dall’origine. La tesi avversaria era interamente fondata sull’assunto della genericità delle ragioni giustificatrici del ricorso alla somministrazione e sull’assenza di temporaneità ed eccezionalità delle esigenze aziendali. Il Collegio non ha condiviso i rilievi del ricorrente, confermando che “nel caso in esame l’indicazione del codice identificativo del cliente e la qualificazione delle relative commesse nel periodo come caratterizzate da eccezionalità (e, dunque, necessariamente, con valutazione ex ante, di temporaneità) rendono la clausola assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma del contratto di somministrazione sancito dall’art. 21, comma 1, cit. (ndr del D.Lgs. n. 276/2003) perché dà adeguatamente conto delle ragioni giustificative del ricorso a tale tipologia contrattuale, non essendo a tal fine necessario scendere in ulteriore dettaglio”.