La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 22148/2017, è tornata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il datore di lavoro di installare telecamere senza esperire la preventiva procedura sindacale di cui all’art. 4 della Legge n. 300/70. Nel caso di specie l’amministratore unico di una società decideva di installare all’interno di una unità locale un impianto di videosorveglianza, formato da due telecamere collegate mediante Wifi e rete ADSL ad un monitor, per mezzo delle quali era possibile controllare l’attività lavorativa dei dipendenti. L’amministratore non si premurava di formalizzare l’apposito accordo sindacale (né di ottenere autorizzazione amministrativa) ma ne dava informativa ai dipendenti i quali acconsentivano al controllo così come dallo stesso perpetrato. All’esito del giudizio instaurato nei confronti dell’amministratore unico, questi è stato condannato al pagamento di una ammenda pari a 600 euro ai sensi dell’art. 38 dello Statuto dei lavoratori. In particolare la Cassazione ha rilevato l’illegittimità del comportamento datoriale poiché l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ha lo scopo di proteggere un bene giuridico di natura collettiva e non individuale, motivo per il quale il singolo dipendente, non avendo un potere contrattuale pari a quello del datore di lavoro, non può acconsentire a che lo stesso effettui determinate operazioni senza il previo parare delle rappresentanze sindacali laddove sia espressamente previsto dalla legge. La Cassazione ha così ribadito la necessità che l’installazione di apparecchiature – allorquando comportino un controllo a distanza dell’attività lavorativa – sia preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e rappresentanze sindacali dei lavoratori o, in mancanza di accordo, da una autorità amministrativa. In caso contrario l’installazione in questione è illegittima e penalmente sanzionata.