Il Tribunale di Milano, nel completare la predisposizione delle tabelle 2009 relative ai criteri di liquidazione del danno, ha eliminato la duplicazione delle voci di risarcimento, non distinguendo più tra danno biologico e morale (ai quali si aggiungeva il “danno esistenziale”).
L’intervento dei giudici milanesi dà attuazione, per la prima volta in Italia, a quanto già disposto dalle Sezione Unite della Cassazione a fine 2008 in merito al superamento della duplicazione delle voci di danno.
Secondo i vecchi criteri di liquidazione, veniva sempre quantificato, in primo luogo, il danno biologico, sulla base dell’età del danneggiato e della gravità della lesione. Tale importo poi veniva incrementato fino al 30% di fronte a particolari condizioni del danneggiato. Su tale importo si calcolava poi il danno morale in una misura variabile tra un quarto e la metà del danno biologico. Così i giudici provvedevano a liquidare il danno alla persona indicando le singole entità delle due voci principali. Con i nuovi criteri, i giudici liquideranno il danno in una singola voce.
Scomparso poi il riferimento al “danno esistenziale” che, secondo quanto chiarito sempre dalla Cassazione, va considerato un ordinario danno non patrimoniale che non può essere liquidato separatamente.
(Rassegna Stampa del 20, 21 e 22 giugno 2009 – Il Sole 24 ore)