Il Tribunale di Milano ha stabilito che è legittima la risoluzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto quando il progetto si è realizzato, e non ha alcuna ragione la pretesa di proroga del rapporto di collaborazione per maternità, per il periodo successivo all’avvenuta realizzazione del progetto. Ne consegue che la proroga del termine finale in caso di maternità è possibile quando il progetto non sia già stato ultimato ovvero quando sia comunque impossibile la sua realizzazione successivamente alla scadenza fissata con riferimento ad un termine essenziale.