La Cassazione ha chiarito che ai fini della legittimità dl distacco di un dipendente presso un’altra impresa, è necessario che ricorra uno specifico interesse del datore di lavoro che consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, e che lo spostamento sia essenzialmente temporaneo.