La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro “appaltatore” risponde degli infortuni dei propri dipendenti se non li ha informati dei pericoli e delle misure per evitarli e se non ha sorvegliato affinché esse non fossero disapplicate. Il committente, invece, risponde del fatto occorso all’appaltatore – per mancata cooperazione con quest’ultimo – esclusivamente se l’oggetto della commessa implica un contatto tra le due attività ovvero se il committente ha mancato di attuare insieme all’appaltatore le misure di prevenzione volte ad eliminare i pericoli che coinvolgono i dipendenti di entrambi.