La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21797/09, ha chiarito che nel processo del lavoro, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto quale condizioni di procedibilità della domanda, deve essere eccepito dal convenuto nella memoria difensiva e può essere rilevato d’ufficio dal giudice, purché non oltre l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ., con la conseguenza che ove l’improcedibilità dell’azione, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro il termine indicato, la questione non può più essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.