La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21758/2010, ha precisato che nell’assunzione in prova la forma scritta è richiesta ad substantiam. Questo essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere dall’inizio del rapporto di lavoro senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie. Si può ammettere la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell’esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti atteso che ciò si risolverebbe nell’inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.