Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 528/2010, ha applicato per la prima volta la disposizione della L. n. 183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”) che prevede, nei casi di conversione del contratto stipulato a tempo determinato – per difetto dei requisiti di forma e di sostanza – la condanna del datore di lavoro a risarcire il lavoratore con “un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”. Il giudice del lavoro, nel caso di specie, accertata la nullità del termine apposto a un contratto di lavoro, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno. A tale ultimo riguardo, il giudice ha riconosciuto l’indennità introdotta dal Collegato Lavoro in via cumulativa – e non, invece, in via alternativa – rispetto alla tutela risarcitoria ordinaria (ossia, la società convenuta è stata condannata a pagare in favore del lavoratore, oltre alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora all’effettiva riammissione in servizio, anche l’indennità risarcitoria, sia pure nella misura minima di tre mensilità).