La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6102/11, ha statuito che se il contribuente è irreperibile, la notifica dell’accertamento tributario è ritualmente eseguita con l’affissione dell’avviso nell’albo comunale. Non è invece necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, come prescritto dall’art. 140 cod. proc. civ. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’art. 60 del D.P.R. 600/73 che disciplina il procedimento per la notifica degli atti ai contribuenti, “deroga, in materia, all’articolo 140 del codice di procedura civile”, in quanto non richiede la spedizione della raccomandata.