Il Tribunale di Bassano, con sentenza del 22 marzo 2011, ha precisato che le causali di ricorso al contratto di somministrazione devono essere interpretate secondo i canoni diversi da quelli tradizionalmente applicati per giudicare le causali del contratto a tempo determinato. Il Tribunale di Bassano arriva alla predetta conclusione osservando che la legge in materia di contratto a termine prevede che le causali devono essere “specificate”, mentre la normativa sulla somministrazione si limita a stabilire che le causali sono “indicate” nel contratto. Il giudice osserva che la differenza lessicale tra le due discipline non può essere sottovalutata e, pertanto, l’obbligo di “specificazione” della causale deve essere valutata diversamente dal meno rigoroso obbligo di “indicazione”. Al riguardo, va precisato che la lettura fornita dal Tribunale di Bassano diverge dalla ricostruzione delle giurisprudenza maggioritaria che ritiene che le causali del contratto di somministrazione devono essere redatte secondo gli stessi canoni del contratto a termine.