La Cassazione fa il punto sul collegato lavoro e, nello specifico, sull’art. 32, commi 5, 6 e 7, che prevede un risarcimento danni da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione a favore dei lavoratori nei casi di riconversione del contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, la Cassazione, con sentenza n. 6633/2011, ha stabilito che le disposizioni di cui al citato art. 32 non si applicano ai giudizi di legittimità in corso nei quali non sia stata formulata, tra i motivi di impugnazione, una espressa considerazione sugli effetti economici della nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Infatti, la sentenza chiarisce che, affinché sia applicabile il diritto sopravvenuto all’interno di un giudizio di legittimità pendente, è necessario che uno dei motivi del ricorso investa, almeno indirettamente, il tema coinvolto dalle nuove disposizioni di legge del collegato sulle conseguenze economiche derivanti dalla nullità della clausola appositiva del termine al rapporto di lavoro.