La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6625/2011, ha affermato che l’onere, da parte del datore di lavoro, di provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare in mansioni analoghe a quelle proprie della posizione lavorativa occupata, per quanto debba essere inteso con elasticità, non può essere considerato assolto con la prova di aver proposto al dipendente un’attività di natura non subordinata, ma autonoma, esterna all’azienda e priva di qualsiasi garanzia reale in termini di flusso di lavoro e di reddito, specialmente se agli altri dipendenti siano state offerte ben più valide alternative