La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22334/2011, ha affermato che l’amministratore di fatto di una società risponde per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, ma solo se si prova la sua ingerenza nella gestione della società. La prova che l’ingerenza è intervenuta dopo gli accadimenti, infatti, pur essendo rilevante ai fini della decisione, non determina automaticamente l’esistenza di un amministratore di fatto. Sul punto, dunque, la Corte, lungi dal discostarsi dalla normativa e giurisprudenza in materia di responsabilità del datore di lavoro, esclude la responsabilità dell’amministratore di fatto non in quanto tale, ma per carenza di prove in ordine alla suddetta ingerenza all’epoca dell’accadimento dei fatti.