La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12919/2011, ha sancito che in caso di vacanza di posti di lavoro che devono essere coperti all’esito di procedure di selezione, l’assegnazione reiterata a un lavoratore delle mansioni superiori inerenti a questi posti, ciascuna per un periodo inferiore a quello richiesto dall’art. 2103 del cod. civ., si presume determinata da un’esigenza organizzativa reale, preordinata a mantenere l’effetto interruttivo della revoca dell’assegnazione alle mansioni superiori: presunzione che esclude la causa utilitaristica e la sanzione del computo utile dei periodi per sommatoria, salvo che non sia accertata l’eccessiva e artificiosa protrazione dei tempi di adempimento nelle diverse fasi richieste dal contenuto dell’obbligazione. In tal caso scatta, come previsto dall’art. 2103 del cod. civ., l’assegnazione alla qualifica superiore.