Per chi contemporaneamente svolge l’attività di socio lavoratore e ricopre l’incarico di amministratore in una società a responsabilità limitata esercente attività commerciale, deve essere tenuto presente al fine della determinazione o meno dell’obbligo di iscrizione alla gestione di competenza, quella tra le due attività che assume un carattere di prevalenza in concreto e la possibile coesistenza di più forme pensionistiche sullo stesso soggetto. Con la sentenza n. 3240/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito di questa e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall’articolo 1, comma 208, della L. n. 662/1996. In base a questa norma infatti, i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta dell’iscrizione nella opportuna gestione spetta all’INPS, secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si commisura esclusivamente ai redditi percepiti dall’attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.