La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16192/2011, ha affermato che il litigio verbale tra colleghi con “qualche spintone e strattonamento” non giustifica il licenziamento disciplinare dei “contendenti”. Ciò, in quanto il litigio verbale, se pure acceso, per un problema insorto durante la lavorazione, non era degenerato né aveva dato luogo ad alcun blocco del ciclo produttivo, dal momento che era durato solo alcuni secondi, con la conseguenza che non era configurabile una vera e propria rissa né un danno per l’azienda e comunque non aveva ingenerato alcuna rottura della fiducia che il datore di lavoro deve riporre nella condotta del prestatore.