Se il contratto a termine è nullo, il lavoratore non ha diritto di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la nullità della clausola con cui è stato apposto il termine travolge l’intero contratto. È la conclusione cui giunge il Tribunale di Roma con la sentenza n. 14681 del 27 settembre scorso, con la quale il giudice del lavoro ha ripreso una tesi dottrinale elaborata subito dopo l’approvazione del D.Lgs. 368/01. Il giudice, ha rigettato la domanda del lavoratore, sostenendo che in caso di nullità del termine si applica l’art. 1419 del Codice civile. Alla luce di tale norma, quando una clausola del contratto è affetta da nullità, l’intero negozio giuridico viene travolto dal vizio, a meno che non risulti che le parti lo avrebbero concluso anche senza quella clausola colpita da nullità.