Con sentenza della sesta sezione penale n. 37398 del 17 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha sancito che non compie favoreggiamento personale, punito dall’articolo 378 del Codice penale, il lavoratore che, per non compromettere la propria libertà, cioè nello specifico per evitare un’incriminazione o per non perdere il posto di lavoro, dà false dichiarazioni che aiutano il datore a eludere indagini a proprio carico. Nel caso di specie, un lavoratore edile si era infortunato sul lavoro e suoi colleghi, in un primo tempo, hanno negato, alla Polizia giudiziaria, di averlo visto lavorare in cantiere nonché l’avvenuto infortunio. Secondo i giudici della Cassazione, stabilito che i lavoratori abbiano detto il falso per salvaguardare la propria libertà, in tal caso opera l’esimente di cui all’articolo 384, comma 1: il diritto alla conservazione del posto di lavoro infatti, in quanto strumento di crescita della personalità individuale, è esplicazione della «libertà» personale e, quindi, rientra nell’applicazione di tale scriminante.