Il Tribunale di Milano, chiamato a giudicare in merito alla legittimità di un contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive, con sentenza n. 5020 del 25 ottobre 2011 ha chiarito che se un’impresa assume un lavoratore a tempo determinato per sostituire una lavoratrice in maternità, il contratto è valido anche se cambia la ragione dell’assenza della lavoratrice (nel caso di specie, se la lavoratrice prosegue la sua assenza con un periodo di ferie). Per il giudice infatti, sul presupposto che siano specificamente indicati nel contratto i dati della lavoratrice sostituita, le ragioni dell’assenza e il periodo di assenza, la causale del contratto resta valida anche rispetto al periodo in cui la dipendente ha preso le ferie al posto del congedo per maternità: quello che rileva è che la sua assenza è proseguita. Secondo il Tribunale inoltre, il termine può coincidere con la fine dell’assenza senza dover essere individuato con una data fissa, essendo necessario che la scadenza del rapporto sia almeno determinabile; nel caso di specie non era necessario che il datore di lavoro individuasse il limite temporale dell’assunzione con l’indicazione di una specifica data, risultando correlato alla ragione della sostituzione e coincidente con il verificarsi di quell’unico e specifico evento rappresentato dal rientro della lavoratrice sostituita.