La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1462 del 20 dicembre 2011, ha affermato che il risarcimento del danno spettante al dipendente, in caso di reintegrazione sul posto di lavoro a seguito di licenziamento ingiustificato, deve comprendere non solo il periodo tra la data del licenziamento e il pensionamento ma anche i periodi successivi.