Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8841 del 15 maggio 2012, ha statuito che la sospensione – disposta dalla L. n. 10/2011 (legge di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe”) – fino a tutto il 31 dicembre del 2011 dei nuovi termini di impugnazione, previsti dall’art. 32 della L. n. 183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”), non riguarda i contratti flessibili (tra cui la somministrazione e i contratti a termine ed a progetto) e che, di conseguenza, per questi, durante tutto l’anno 2011, si sarebbe dovuto rispettare, a pena di decadenza, il prescritto termine di 60 giorni.