La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 16622/2012, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un operatore telefonico addetto al soccorso stradale in quanto il datore di lavoro non ne poteva controllare le telefonate. Nel caso di specie, la massima sanzione era scattata perché, grazie a un software che consentiva il rilevamento delle telefonate, la società aveva scoperto che il centralinista dedicava poco tempo agli utenti, mentre effettuava, al contrario, molte chiamate personali. La Suprema Corte ha sottolineato, al riguardo, che il divieto di controllo a distanza, sancito dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, impedisce, anche in caso di consenso delle rappresentanze sindacali aziendali, l’utilizzo di un programma di controllo sulle telefonate senza un filtro che renda irriconoscibile il dipendente.