La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 18921/2012, ha precisato che il datore di lavoro che non adotta le misure necessarie per la tutela della salute nei luoghi di lavoro è da considerare inadempiente rispetto al lavoratore. Tale condotta giustifica, pertanto, in base all’art. 1460 cod. civ., il rifiuto di lavorare in ambienti non sicuri e fa permanere a carico del datore l’obbligo di retribuire chi si sia astenuto in ragione di quell’inadempimento.