La Corte Costituzionale, con sentenza n. 287/2012, ha deciso che la riforma dei tirocini approvata con la manovra di Ferragosto dello scorso anno (art. 11 D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011) è incostituzionale, in quanto invade le competenze riservate in maniera esclusiva alla potestà legislativa delle Regioni. Tale norma aveva introdotto alcune regole minime in materia di attivazione dei tirocini non curriculari (ossia non inseriti in percorsi formali di studio) prevedendo un limite di durata massima (non superiore ai 6 mesi) nonché un divieto di attivazione dopo il decorso di 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea.