Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 941 del 12 dicembre 2013, ha esteso il principio di automaticità delle prestazioni, che garantisce ai lavoratori il diritto di percepire il trattamento pensionistico anche qualora il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi previdenziali maturati, ai collaboratori coordinati e continuativi. Secondo il Giudice di prime cure l’esistenza di tale diritto non può essere negata per il fatto che l’art. 2116 del cod. civ. prevede espressamente la sua operatività solo per i lavoratori subordinati, in quanto la situazione dei collaboratori è assimilabile a quella dei dipendenti, e ciò giustifica una lettura estensiva della norma.