Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18353, depositata in data 27 agosto 2014, hanno affermato che la rinuncia alla reintegrazione sul posto di lavoro (conseguente a licenziamento illegittimo), in favore del pagamento dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità, determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto l’eventuale ritardo del datore di lavoro nel pagamento dell’indennità non comporta la permanenza in vita del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’obbligazione retributiva. Nel periodo che trascorre tra l’opzione e il pagamento effettivo, il ritardato adempimento viene regolato dalle norme sui crediti pecuniari del lavoratore (interessi legali e rivalutazione monetaria).