La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014, ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore assenteista "tattico" anche in mancanza del superamento del periodo di comporto. In particolare, secondo la Suprema Corte le numerose assenze del dipendente “davano luogo a una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile dalla società, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale così da giustificare il provvedimento risolutorio”.