Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 11340 del 15 aprile 2015, ha specificato che la contestazione disciplinare generica impedisce l’identificazione del fatto posto alla base del licenziamento, con la conseguenza che la condotta imputata al lavoratore si deve considerare inesistente, con il conseguente diritto di quest’ultimo alla reintegrazione sul posto di lavoro ai sensi dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori come riformato dalla legge 92/2012.